Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 10/11/2023, n. 28, così recitava:

"2. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento forestale regionale previsto nell'articolo 12 continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari previgenti, attuative della precedente normativa."

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