Articolo abrogato dall'art. 65, comma 1, della L.R. 29/04/2015, n. 11, così recitava:

“Art. 1 - 1. In attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, tutte le derivazioni d'acqua comunque in atto alla data del citato decreto legislativo sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Autorità concedenti provvedono al censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e per tutti i corpi idrici del territorio regionale, con revisione delle concessioni in essere per ottemperare al rilascio di cui al comma predetto, disponendo anche prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

3. In attuazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 152/1999, la Regione, a seguito della mancata realizzazione nei termini di legge degli adempimenti previsti al comma 4 dell'articolo 22 del citato decreto legislativo 152/1999, dà autonoma applicazione al comma 3 dell'articolo 22 medesimo, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 258/2000, individuando gli obblighi, a carico dei derivatori di acqua pubblica, di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione.

4. In via transitoria, in attesa delle determinazioni dell'Autorità di bacino competente, di cui all'articolo 3 della legge 36/1994, il deflusso minimo vitale è definito provvisoriamente in misura pari a un contributo unitario di 4 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso.

5. Deve comunque essere garantita la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.”

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