N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, del D. Leg.vo 08/06/2001, n. 325 e, successivamente, dall'art. 58, comma 1, del D.P.R. 08/06/2001, n. 327, così recitava:

"Art. 12. - Indennità di espropriazione

1. Per le espropriazioni nell'area della regione Piemonte preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge, da parte o per conto dello Stato, della regione Piemonte, delle province, dei comuni o da parte degli altri enti di diritto pubblico anche non territoriali, l'indennità di espropriazione è determinata a norma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni."

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