Articolo abrogato dalla L.R. del 13/08/2011 n.12. L’articolo 6 così recitava:

“1. Nelle more della entrata in vigore della legge concernente l'ordinamento di Roma Capitale della Repubblica, di cui all'articolo 114, comma terzo, della Costituzione, al Comune di Roma sono attribuite, in conformità all'articolo 9, comma 3, della l.r. 14/1999, oltre alle funzioni di cui all' articolo 5, le funzioni già di competenza dell'APT, istituita nell'ambito del comune stesso, ai sensi della l.r. 9/1997, ed individuate nell'articolo 4, comma 1, lettera d).”

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