Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, della L. 22/10/1954, n. 1041, così recitava:

"Art. 155

Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze stupefacenti a dose o forma di medicamento, le vende su presentazione di ricetta che non sia redatta secondo le norme dell'articolo precedente o a persona che non sia munita di carta di identità o di documento equivalente, ovvero omette di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia-ricette o di conservarla in originale è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 2000 a lire 5000.

In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta."

Dalla redazione