Lettera aggiunta dall'art. 3-ter, comma 1, del D.L. 14/12/2018, n. 135 (L. 11/02/2019, n. 12); modificata dall’art. 57, comma 1, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120); dall’art. 57, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108) e, successivamente, abrogata dall’art. 22, comma 1, del D.L. 19/09/2023, n. 124 (L. 13/11/2023, n. 162), a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“a-bis) nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;”.

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