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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 07/12/2023, n. 203
D. Leg.vo 07/12/2023, n. 203
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Premessa |
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Capo I - DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2018/1805 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 NOVEMBRE 2018 RELATIVO AL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PROVVEDIMENTI DI CONGELAMENTO E DI CONFISCA |
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Art. 1. - Disposizioni generali1. Nei rapporti con gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, di seguito denominato «regolamento», la trasmissione, il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca sono disciplinati dalle disposizioni seguenti. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari in quanto compatibili. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento, il r |
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Art. 2. - Riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di sequestro1. Per i provvedimenti di sequestro autorità di esecuzione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, è il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati |
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Art. 3. - Riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di confisca1. Per i provvedimenti di confisca autorità di esecuzione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, è la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata. 2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la Corte di appello di Roma. 3. Nei casi previsti dall’articolo 21 del regolamento, la corte di appello dispone il rinvio del riconoscimento e dell’esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità e ordina, contestualmente, il sequestro prevent |
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Art. 4. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 419, comma 1, |
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Capo II - OMISSIS
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Capo III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 7. - Norma transitoria1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vig |
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Art. 8. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle dispo |
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