Articolo abrogato dall’art. 24, comma 2, della L.R. 06/04/2011, n. 11, così recitava:

“Art. 52 - (Richiesta di pubblicazione e relative spese)

1. La pubblicazione degli atti degli organi regionali è richiesta direttamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio regionale, dagli Assessori competenti ovvero dai dirigenti generali regionali; quella degli atti degli altri Enti dalle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione, o, a richiesta motivata, ai sensi dell'art. 50, comma 4.

2. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da regolamenti regionali o da leggi ovvero quando sia richiesta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio, dai competenti Assessori, dai direttori generali o quando attiene a funzioni regionali delegate.

3. In tutti gli altri casi la pubblicazione è effettuata a spese dell'ente nel cui interesse è prevista.”

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica

15/07/2024