Articolo abrogato dall’art. 35, comma 1, della L.R. 05/07/2017, n. 29, così recitava:

“Art. 18 - (Casi di esclusione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della Regione e degli Enti amministrativi, Istituti o Aziende da essa dipendenti, finalizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali vigono le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti in vigore le particolari norme che li regolano.”

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