Articolo modificato dall'art. 31, comma 12, della L.R. 11/05/2007, n. 9 e, successivamente, abrogato dall’art. 24, comma 2, della L.R. 06/04/2011, n. 11, così recitava:

“Art. 51 - (Modalità di pubblicazione)

1. La pubblicazione degli atti di cui al precedente art. 50 è effettuata nel testo integrale.

2. La redazione dell'estratto degli atti deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa Amministrazione richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.

3. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni rispettivamente dalla promulgazione o dall'emanazione. Gli altri atti sono pubblicati entro quindici giorni dall'emanazione.”

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