Comma abrogato dall’art. 10, comma 10, della L.R. 02/04/2015, n. 10, così recitava:

“1. Dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell’AURI di cui all’articolo 3, comma 1, e fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo dell’AURI stesso, il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche della regione svolge tutte le attività relative all’AURI, necessarie al fine:

a) dell’insediamento dell’Assemblea;

b) dell’approvazione dello Statuto e del regolamento di organizzazione;

c) dell’insediamento del Consiglio direttivo;

d) dell’avvio delle procedure per l’individuazione del Revisore unico dei conti;

e) di garantire l’esercizio delle funzioni dell’AURI in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti, provvedendo a effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli A.T.I. e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione degli A.T.I. per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti.”

Dalla redazione