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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 15/04/2009, n. 6
L. R. Umbria 15/04/2009, n. 6
- L.R. 30/10/2023, n. 15
- L.R. 25/11/2016, n. 14
- L.R. 04/04/2012, n. 7
- L.R. 30/03/2011, n. 4
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Art. 1 - Princìpi e finalità1. La Regione Umbria, in attuazione dell'articolo 62 dello Statuto, istituisce il Centro per le pari opportunità, di seguito denominato Centro, quale organi |
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Art. 2 - Azioni positive in tema di parità |
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Art. 3 - Bilancio di genere |
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Art. 4 - Il Centro per le pari opportunità1. Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico e, nelle materie di propria competenza, è dotato di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria, ai sensi dell'art |
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Art. 5 - Compiti del Centro1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge il Centro: a) promuove e svolge indagini e ricerche, anche in collaborazione con l'Agenzia Umbria Ricerche e con la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sulle problematiche connesse alla differenza sessuale e ne cura la raccolta e la diffusione anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze e pubblicazioni; |
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Art. 6 - Programmazione1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, approva il programma triennale di attività del Centro, con l'indicazione del fabbisogno finanziari |
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Art. 7 - Rapporti del Centro con altri organismi1. Il Centro si pone come punto di riferimento e di confronto di soggetti pubblici, con particolare riguardo ai comuni ed alle province e di soggetti privati, quali in particolare le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le associazioni ed i gruppi, organizzati e non, delle donne svolgendo attività di: |
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Art. 8 - Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili |
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Art. 9 - Gli organi del Centro1. Sono organi del Centro: a) l'Assemblea; |
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Art. 10 - Assemblea1. L'Assemblea è composta da venti componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 13, fra coloro che hanno maturato riconosciute esperienze e competenze di carattere culturale, sociale, giuridico, economico, scientifico e politico sulla condizione femminile. 2. Nei novanta giorni precedenti il rinnovo dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza d |
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Art. 11 - Sedute e compiti dell'Assemblea1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria con cadenza almeno bimestrale e può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. |
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Art. 12 - Il Presidente e l'Ufficio di presidenza1. L'Assemblea, nella prima seduta convocata dal Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dal decreto di nomina di cui all'articolo 10, comma 4, elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza, costituto dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. 2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i due segretari sono eletti |
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Art. 13 - Il Revisore dei conti1. Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio regionale. 2. Al Revisore dei conti compete: |
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Art. 14 - Il responsabile del Centro1. La Regione provvede alla nomina del responsabile del Centro ai sensi della normativa regionale vigente. |
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Art. 15 - Indennità1. Ai componenti dell'Assemblea spetta, per la partecipazione alle sedute, un'indennità di presenza per un importo pari allo 0,50 per cento dell'indennità mensile di carica dei consiglieri re |
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Art. 16 - Norma transitoria1. Il Consiglio regionale procede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dell'Assemblea secondo le modalità di cui |
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Art. 17 - Norma di abrogazione1. La legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e la legge regionale 27 dic |
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Art. 18 - Norma finanziaria1. Al finanziamento della presente legge per l'esercizio 2009 si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.009 denominata "Azioni per le pari opportunità" (cap. 2539 N.I.) utilizzando le risorse disponibili nella medesima unità previsionale di base (cap. 2540) previste nel bilancio di previsione 2009 per il finanziamento della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51. 1-bis. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 2 è |
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