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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/09/2023
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/09/2023
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Premessa
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «codice della strada»; Visto in particolare l’art. 80 del predetto codice della strada, come modificato dall’art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella parte in cui estende la disciplina delle operazioni di revisione periodica ivi prevista anche ai veicoli a motore «con massa complessiva … (omissis) … superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi»; Visto l’art. 1, comma 1050, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che demanda ad apposito decreto dell’allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, l’attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 della medesima legge; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» e, in particolare, l’art. 19 e relativa tabella 3; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione» e successive modifi |
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Art. 1. - Modifiche all’art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 20211. All’art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) le parole: «e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «e dei trasporti»; b) le lettere da b) a e) sono sostituite dalle seguenti: «b) “autorizzazione”: il titolo giuridico di cui all’art 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo n. 112 del 1998, necessario per l’espletamento delle attività di revisione di cui all’art. 80, comma 8, del codice della strada sui veicoli pesanti come definiti dalla lettera q) »; c) «centri di controllo»: i centri di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del decreto ministeriale 19 maggio 2017; c-bis) «centro di control |
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Art. 2. - Modifiche all’art. 2 del decreto ministeriale 15 novembre 20211. All’art. 2 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell’art. 80, comma 8 CDS, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e ad integrazione delle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, disciplina: a) i requisiti che deve possedere un’impresa di cui all’art. 10 del decre |
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Art. 3. - Modifiche agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 15 novembre 20211. Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 3 (Strutture ed ispettori per i controlli tecnici sui veicoli pesanti). — 1. I controlli tecnici sui veicoli pesanti sono svolti presso: a) gli uffici della Motorizzazione civile; b) gli operatori autorizzati, quali centri di controllo privati titolari dell’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera b); c) i centri 870, nei limiti di quanto disposto dall’art. 19-bis. 2. Gli operatori autorizzati svolgono la propria attività nel territorio della provincia o città metropolitana che ha rilasciato l’autorizzazione. 3. I controlli tecnici eseguiti presso gli operatori autorizzati sono effettuati da ispettori autorizzati o da ispettori ausiliari o abilitati, nel rispetto dell’abilitazione alle revisioni di cui gli stessi sono titolari.
Art. 3-bis (Requisiti per l’istanza di autorizzazione). — 1. Può richiedere l’autorizzazione un’impresa iscritta nel registro o nell’albo di cui all’art. 10 del de |
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Art. 4. - Modifiche agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto ministeriale 15 novembre 20211. Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 10 (Modalità tecniche e amministrative delle operazioni di controllo dei veicoli pesanti). — 1. Alle operazioni di revisione dei veicoli pesanti effettuate presso gli operatori autorizzati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, limitatamente alle categorie di veicoli ricomprese nei veicoli pesanti, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativi allegati. Si applicano altresì le disposizioni dell’art. 4 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il Personale 18 maggio 2018, prot. n. 211, recante prime istruzioni operative per l’attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativo allegato 2. 2. Ai fini dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto ministeriale 19 maggio 2017, lo stato di efficienza degli organi e delle parti del veicolo non raggiungibili senza smontaggio è comprovato da una dichiarazione attestante la corretta attività di manutenzione eseguita sul veicolo, in conformità al dettato di cui all’art. 79, comma 1, del codice della strada, prodotta dal proprietario oppure, se del caso, dall’usufruttuario o dal locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio. |
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Art. 5. - Modifiche all’art. 15 del decreto ministeriale 15 novembre 20211. All’art. 15 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l’accesso all’esame di ispettore autorizzato»; |
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Art. 6. - Modifiche all’art. 16 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 |
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Art. 7. - Modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto ministeriale 15 novembre 20211. Gli articoli 17 e 18 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 17 (Regime giuridico degli ispettori autorizzati). — 1. Alla conclusione della formazione di cui all’art. 15 e superato l’esame di cui all’art. 16, con l’emissione del certificato di idoneità di cui all’allegato IV, punto 3, del decreto ministeriale 19 maggio 2017 si consegue la qualifica di ispettore autorizzato ad eseguire le prove di revisione di veicoli a motore e dei loro rimorchi e semirimorchi, in ragione del livello di autorizzazione conseguito. È condizione per l’esercizio della pertinente funzione l’iscrizione al RUI, istituito presso il CED; a tal fine gli ispettori devono comprovare: a) limitatamente agli ispettori autorizzati che operano presso centri di controllo autorizzati alla revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, di possedere i requisiti di cui all’art. 240, comma 1, lettere b), c) ed e) e comma 2, del regolamento di esecuzione al codice della strada; b) se autorizzati per la revisione dei veicoli pesanti, essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone o cose, nonché agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di terzi, occorsi nell’esercizio della propria funzione durante le prove di revisione dei veicoli pesanti; c) l’assolvimento degli obblighi di formazione di aggiornamento di cui all’allegato IV, punto 2, del decreto ministeriale 19 maggio 2017 ed articolo 6 dell’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. La disciplina del |
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Art. 8. - Modifiche all’art. 19 del decreto ministeriale 15 novembre 20211. All’art. 19 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono appor |
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Art. 9. - Introduzione di una disciplina transitoria per i centri 8701. Dopo l’art. 19 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 è inserito il seguente: «Art. 19-bis (Disciplina transitoria dei centri 870). — 1. I centri 870 possono continuare ad operare ai sensi dell’art. 19 della legge n. 870 del 1986 f |
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Art. 11. - Disposizioni finali, clausola di invarianza degli oneri ed entrata in vigore1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. |
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ALLEGATO A - STANDARD FORMATIVO PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI ALL’EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHIAi sensi dell’art. 6 dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2019 Soggetti ai quali è rivolto il corso: gli ispettori abilitati ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo Stato regioni del 17 aprile 2019, devono seguire nella vigenza della propria attività e con cadenza triennale, dei corsi di aggiornamento al fine di mantenere il proprio titolo abilitativo. Sono altresì obbligati alla frequenza del corso di aggiornamento gli ispettori già autorizzati o abilitati « ope legis » con la normativa previgente che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del decreto ministeriale n. 214/2017, sono esentati dalla frequenza del corso di formazione iniziale. Per questi ultimi l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di registrazione nel registro degli ispettori « ope legis » a norma dell’art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dell’art 7 del D.D. 211/2018. 3. Soggetti che erogano i corsi: i corsi di aggiornamento per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli a motore, sono erogati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-regioni e Province autonome del 20 marzo 2008 (rep. atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ci |
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