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L. R. Lazio 25/02/1992, n. 23

Ordinamento della formazione professionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 24/12/2010, n. 9
- L.R. 07/06/1999, n. 6
- L.R. 07/08/1998, n. 38
- L.R. 22/05/1997, n. 11
- L.R. 05/07/1994, n. 31
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TITOLO I - Le politiche formativo - occupazionali
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Art. 1 - Finalità delle politiche formativo-occupazionali

1. La Regione Lazio, ispirandosi ai principi della Costituzione e del proprio Statuto, al fine di concorrere a realizzare il diritto al lavoro e di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e sviluppa:

a) l'osservazione del mercato del lavoro;

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Art. 2 - Modalità di programmazione

1. La Regione adotta, per la realizzazione del sistema unitario di cui al primo comma del precedente articolo 1, il metodo della programmazione attraverso la predisposizione di p

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Art. 3 - Piano pluriennale

1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo articolo 6 e la commissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, una proposta di «Piano pluriennale delle attività di formazione professionale», predisposta secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e sue successive integrazioni e modificazioni, entro il mese di giugno precedente il periodo di riferimento.

2. Il piano pluriennale, oltre quanto previsto dall'articolo 14 della predetta legge regionale n. 17 del 1986, precisa:

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Art. 4 - Piano annuale

1. La Giunta regionale, entro sei mesi e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo articolo 6, la commissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e la competente commissione consiliare permanente, approva il «Piano annuale delle attività di formazione professionale», per l'attuazione del piano pluriennale, in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche indicati nel piano medesimo.

2. Nel piano annuale devono essere precisati, oltre gli obiettivi di cui al precedente articolo 3:

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Art. 5 - Attribuzione delle funzioni

1. Tutte le funzioni amministrative nelle materie previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle riservate alla Regione dal successivo secondo comma, sono attribuite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province ed alla città metropolitana.

2. Spettano alla Regione:

a) le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutti gli interventi previsti dalla presente legge;

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Art. 6 - Consulta regionale per la formazione professionale

N1

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TITOLO II - Orientamento professionale
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Art. 7 - Contenuti e finalità

1. Allo scopo di favorire scelte formative e professionali autonome e consapevoli, la Regione, in raccordo con quanto previsto con le norme sull'organizzazione

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Art. 8 - Servizi ed attività

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 7, la Regione nell'ambito dei «Piani pluriennali ed annuali», deve prevedere:

a) gli interventi per i soggetti coinvolti in processi di transizione dalla scuola al lavoro, dal lavoro al lavoro e dalla formazione al lavoro;

b) le modalità di

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TITOLO III - Ordinamento della formazione professionale
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Art. 9 - Tipologia delle attività formative

1. In relazione alle finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione programma ed attua, sulla base delle iniziative previste dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, un sistema di formazione ed orientamento professionale, per consentire l'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali di ogni livello, nei settori produttivi e nei servizi pubblici e privati, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato che di attività professionali, mediante interventi corsuali strutturati e

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Art. 10 - Destinatari delle attività formative

1. Gli interventi formativi sono rivolti a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che ne siano prosciolti, in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa, e mirano ad offrire opportunità formative ricorrenti lungo l'intero arco della vita di lavoro.

2. Per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di iniziative formative, è garantita l'eguaglianza di opportunità tra i cittadini, senza discriminazioni di sesso, di condizioni sociali o di ogni altro

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Art. 11 - Attività di supporto

1. La Giunta regionale, a sostegno delle attività di cui al precedente articolo 9 e di orientamento professionale, promuove e attua, nell'ambito degli interventi previsti dal «Piano annuale»:

a) le attività di formazione, aggiornamento riqualificazione degli operatori della formazione professionale impegnati nelle attività formative e di orientamento previste dalla presente legge, anche mediante iniziative a distanza;

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Art. 12 - Struttura degli interventi formativi

1. Gli interventi corsuali sono articolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di formazione professionale, stabilisce gli indirizzi della progettazione didattica degli interventi formativi nonché delle attività di formazione ed aggiornamento del personale docente e non:

1) in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali ed in rapporto ad aree professionali specifiche;

2) tenendo in considerazio

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Art. 13 - Raccordi con il sistema scolastico

1. Al fine di instaurare forme di collegamento tra il sistema formativo regionale ed il sistema scolastico, la Regione, anche tramite le province e la città metropolitana:

a) attiva accordi per utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dal

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Art. 14 - Raccordi con il sistema produttivo

1. Le strutture formative possono attivare accordi con le imprese per consentire agli allievi dei corsi di effettuare periodi di tirocinio pratico e di

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Art. 15 - Attestati di idoneità e certificati di frequenza

1. Al termine dei corsi diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione, ai partecipanti ritenuti idonei, a seguito di una prova finale, viene rilasciato un attestato in base al quale sono assegnate, dagli organismi competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le qualifich

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Art. 16 - Prove di accertamento

1. Ai corsi di formazione professionale, che si concludono con prove finali di accertamento di idoneità, vengono ammessi allievi che abbiano frequentato almeno i 4/5 delle ore di

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Art. 17 - Composizione della commissione esaminatrice

1. Le prove finali, di cui al precedente articolo 16, si svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici, nominate dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, secondo la rispettiva competenza, composte da:

a) il presidente, designato dall'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale;

b) un esperto d

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Art. 18 - Attuazione degli interventi formativi

1. I progetti formativi e gli altri interventi previsti dal piano annuale sono realizzati esclusivamente presso le strutture di cui al successivo articolo 19, gestite da:

a) province e città metropolitana;

b) enti di formazione, di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 21 dicembr

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Art. 19 - Strutture formative

1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge si attuano sia presso apposite strutture denominate centri di formazione professionale che presso strutture aziendali o altre strutture idonee allo svolgimento di attività formative.

2. I centri di formazione professionale (C.F.P.) sono strutture didattiche, monosettoriali o plurisettoriali, destinate in modo permanente ed esclusivo alle attività di formazione professionale; i centri debbono, in misura adeguata alla quantità ed alla qualità delle attività formative che in essi si

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Art. 20 - Compiti del collegio dei docenti

1. Sono compiti del collegio dei docenti:

a) formulare proposte in ordine alle modalità di funzionamento didattico - organizzativo del C.F.P., alla ripartizione dell'orario di lavoro e delle cattedre sulla base degli ordinamenti didattici, alle attività

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Art. 21 - Compiti del comitato di partecipazione sociale

1. Il comitato di partecipazione sociale:

a)

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Art. 22 - Composizione e funzionamento del comitato di partecipazione sociale

1. Il comitato di partecipazione sociale è composto da:

a) il direttore del centro di formazione professionale;

b) un rappresentante del personale, eletto in assemblea con votazione a scrutinio

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Art. 23 - Convenzione con i soggetti gestori

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti di cui al precedente articolo 18 debbono presentare, nel rispetto delle modalità previste dai piani pluriennali ed annuali, appositi progetti.

2. Le convenzioni con i soggetti di cui al precedente articolo 18, lettera b) e c) precisano compiti e responsabilità reciproci relativamente a:

a) le attività formative, la sede di svolgimento, la durata e il numero di allievi previsti;

b) le eventuali attività dei C.F.P. relativi all'orientamento profes

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Art. 24 - Revoca delle convenzioni

1. In caso di inosservanza degli obblighi e delle disposizioni previsti nella convenzione, previa diffida a provvedere entro congruo termine, la conven

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Art. 25 - Finanziamenti delle attività

1. Nel «Piano annuale» devono essere indicati i parametri per la determinazione dei finanziamenti da destinare a ciascun tipo di intervento previsto dalla presente legge.

2. I predetti finanziamenti sono destinati a coprire:

a) le spese generali, di organizzazione e gli oneri connessi con l'obbligo di cui al pre

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Art. 26 - Concorso finanziario C.E.E.

1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge debbono essere predisposti ed attuati in modo da poter usufruire dell'eventuale concorso fina

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Art. 27 - Assistenza tecnica, vigilanza e controllo delle attività

1. La Giunta regionale esercita, attraverso l'Assessorato competente in materia di formazione professionale, le funzioni inerenti:

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Art. 28 - Rendicontazione

N3

1. Entro novanta giorni dal termine degli interventi i soggetti gestori devono presentare certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474. Detta certificazione deve attestare

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Art. 29 - Servizi e diritti degli allievi

1. La Regione, le province e la città metropolitana promuovono tutte le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale predisponendo, in relazione a quanto previsto nei singoli piani annuali e nei limiti degli stanziamenti disponibili, interventi atti a garantire:

a) la fornitura gratuita del materiale tecnico - didattico, ed ogni altro sussidio didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

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Art. 30 - Assicurazioni

1. Tutti gli allievi dei corsi istituiti, convenzionati, autorizzati, secondo le norme della presente legge, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dovendosi conside

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Art. 31 - Libretto formativo personale

1. All'atto della prima iscrizione ad un corso di formazione professionale di cui alla presente legge, ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale, nel quale viene registrato il suo «curriculum�

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Art. 32 - Trasferimento centri regionali di formazione professionale

1. le funzioni amministrative della Regione in ordine alla gestione dei centri regionali di formazione professionale e delle altre attività formative direttamente gestite dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 1978 sono attribuite per il rispettivo territorio, alle province ed alla città metropolitana.

2. Il personale di ruolo della Regione in servizio presso i predetti centri o presso altre strutture formative, alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assegnato funzionalmente alle province ed alla città me

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Art. 33 - Aziende speciali finalità ed attribuzioni

1. Le province e la Città metropolitana per l'attuazione degli interventi formativi previsti dal «Piano annuale» svolgono in particolare i seguenti compiti. N7

a) gestione dei centri regionali di formazione professionale ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli istitut

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Art. 34 - Personale dell'azienda speciale

1. In fase di prima attuazione le provincie e la città metropolitana per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 33 si avvalgono:

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TITOLO IV - Formazione professionale degli artigiani e degli apprendisti
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Art. 35 - Formazione degli artigiani

1. La Regione ai sensi ed agli effetti dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, provvede ad attuare iniziative format

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Art. 36 - Formazione degli apprendisti

1. La formazione professionale di giovani e di apprendisti per le imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, si fonda

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Art. 37 - Convenzioni con imprese artigiane

1. La Giunta regionale individua, nell'ambito degli obiettivi e degli interventi per il settore artigiano e previa consultazione della commissione regionale per l'artigianato, i mestieri artigiani tipici da incentivare e quelli per la cui conservazione sia particolarmente necessario l'apprendimento nell'ambito della impresa artigiana.

2. Alle imprese che operano nei suddetti mestieri può essere riconosc

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Art. 38 - Contenuto delle convenzioni

1. Il progetto di formazione deve prevedere le modalità ed i contenuti dell'insegnamento teorico, per un minimo del 15 per cento delle ore settimanali, da impartire presso il più vicino ed idoneo centro di formazione professionale e viene elaborato congiuntamente dall'impres

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TITOLO V - Autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati
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Art. 39 - Corsi di formazione professionale non finanziati

1. Nell'ambito della libertà di insegnamento previsto dalla Costituzione e nel rispetto delle normative fissate dalla presente legge per la organizzazione e la gestione delle attività formative, i gestori privati, le scuole pubbliche, gli enti pubblici e le imprese possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione professionale conformi a quelli previsti dalla presente legge, senza alcuna spesa da parte della Regione.

2. Sono requisiti indispensabili per ottener

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Art. 40 - Metodologie didattiche

1. Al fine di favorire l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e il progresso scientifico e tecnologico, possono essere autorizzati corsi, sempre r

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Art. 41 - Autorizzazione allo svolgimento dei corsi

1. L'autorizzazione allo svolgimento dei corsi è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta delle province e della città metropolitana, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 39 ed è valida per tre anni dalla data di rilascio. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto.

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Art. 42 - Prove finali di idoneità

1. Per i corsi autorizzati ai sensi del precedente articolo 41, il rilascio degli attestati di qualifica e dei certificati di frequenza agli allievi, l

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TITOLO VI - Personale della formazione professionale
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Art. 43 - Modalità di assunzione e stato giuridico del personale

1. Le assunzioni di nuovo personale, con contratto di lavoro subordinato, per le esigenze dei centri e delle sedi di formazione professionale, ferme restando le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori del sistema regionale di formazione professionale convenzionata, relati

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9831240 10849937
Art. 44 - Conferimento degli incarichi

1. Per la gestione degli interventi formativi, previsti dalla presente legge, si può procedere al reclutamento del personale necessario mediante:

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Art. 45 - Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato

1. Il personale iscritto nella prima sezione dell'albo regionale del personale della formazione professionale, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della legge 23 luglio 1983, n. 50, e quello in servizio, con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, presso centri di formazione professionale, il cui rapporto di lavoro sia stato autorizzato dalla Regione Lazio, viene inserito, su domanda, in un elenco regionale ad esaurimento.

2. La predetta domanda, redatta su carta legale e con firma autenticata, deve essere presentat

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9831240 10849939
Art. 45-bis - Norma finanziaria

N10

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9831240 10849940
Art. 46 - Norme transitorie e finali

N11

La Regione, in attuazione della L.R. 1° luglio 1996, n. 25, provvede

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