Articolo abrogato dall'art. 3, comma 19, della L.R. 31/12/2007, n. 40, così recitava:

"1. La Regione provvede, direttamente e avvalendosi delle Province e dei Comuni, alla raccolta e all'elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche e alle infrastrutture sociali e civili esistenti nel territorio regionale, al fine di:

a) definire criteri e parametri unitari e omogenei di gestione e manutenzione delle stesse;

b) determinare gli indici di fabbisogno cui raccordare le indicazioni del programma di cui agli articoli 4 e 5."

Dalla redazione