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Deliberaz. G.P. Bolzano 23/05/2023, n. 443

Criteri per la concessione di aiuti per l'alpicoltura.
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Testo del documento

La legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, prevede ai sensi dell'articolo 49, commi 1, 2 e 3, la possibilità di concedere contributi per i pascoli e i terreni montani.

La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 prevede ai sensi dell'articolo 2 la predeterminazione dei criteri e modalità per la concessio

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Allegato A - Criteri per la concessione di aiuti per l'alpicoltura

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, in attuazione dell'articolo 49, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, definiscono gli interventi incentivabili per mantenere e migliorare l'alpicoltura, sia per quanto riguarda i pascoli che le infrastrutture, per la protezione dell'ambiente, l'adattamento della produzione agricola allo sviluppo del mercato e disciplinano la concessione dei relativi aiuti.

2. Gli aiuti previsti dai presenti criteri di cui all'allegato A) rispettano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nonché le condizioni per l'esenzione e le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all'articolo 3, art. 14 e art. 17 dello stesso regolamento e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

 

Art. 2 - Definizione

1. Le malghe sono pascoli naturali permanenti che, insieme alle relative strutture necessarie all'alpeggio, sono definiti alpeggi nel fascicolo aziendale delle imprese agricole (SIAF) e nell'apposite manuale; l'alpeggio deve avere la durata di almeno 60 giorni all'anno.

 

Art. 3 - Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti sono:

a) i comuni e le amministrazioni separate dei beni ed usi civici;

b) interessenze, associazioni agrarie e vicinie;

c) imprese agricole;

se iscritti nell'Anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli (APIA) e proprietari o gestore/i delle malghe.

 

Art. 4 - Interventi incentivabili

1. Possono essere concessi aiuti per i seguenti interventi:

a) costruzione, risanamento e adeguamento di edifici alpestri ad uso agricolo ed impianti, che servono al mantenimento e miglioramento funzionale dell'attività agricola e delle condizioni lavorative, quali:

1) stalla, deposito e ricovero foraggio, impianti di raccolta deiezioni animali, nonché impianti di approvvigionamento idrico per gli edifici alpestri;

2) edifici adibiti ad abitazione per il personale della malga;

3) locali per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli.

b) realizzazione e rinnovo di infrastrutture per una regolare gestione dell'alpeggio:

1) impianti di approvvigionamento idrico per il bestiame al pascolo;

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