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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 12/04/2023, n. 9-85/Leg.
D. Pres.P. Trento 12/04/2023, n. 9-85/Leg.
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D. Pres.P. Trento 12/04/2023, n. 9-85/Leg.
- D. Pres. P. 12/06/2023, n. 12-88/Leg.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- visti gli articoli 53 e 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione1. Questo capitolato generale contiene le condizioni e le clausole contrattuali che si applicano ai lavori pubblici da eseguire in appalto e in economia ai sensi dell’articolo 4-ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, dettando la disciplina della relativa fase esecutiva, anche in attuazione delle leggi provinciali in materia di contratti pubblici |
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Art. 2 - Conoscenza della normativa e delle condizioni di contratto1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della normativa in materia di lavori pubblici che si applica nel territorio provinciale, del |
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Art. 3 - Interpretazione del contratto1. L'interpretazione delle clausole contrattuali avviene in conformità alle regole ermeneutiche previste dal codice civile, tenendo conto delle finalità del contrat |
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Art. 4 - Domicilio digitale e comunicazioni tra le parti1. Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso, utilizzando le tecnologie dell’informazio |
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Art. 5 - Obblighi generali dell’appaltatore1. L’appaltatore esegue il contratto secondo le regole dell’arte, utilizzando la massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Lo stesso deve eseguire i lavori, le forniture, le provviste e ogni altra prestazione necessaria per il completamento dell’opera o del lavoro oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle condizioni e dalle clausole contrattuali nonché dagli eventuali atti di sottomissione o atti aggiuntivi debitamente approva |
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Art. 6 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). 2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità dei medesimi contratti, una clausola con la quale ciascun subappaltatore e subcontraente: |
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Art. 7 - Obblighi in materia di prevenzione della corruzione nei contratti affidati dalla Provincia1. Nei contratti affidati dalla Provincia, l’appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione (la policy anticorruzione) di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia. Il mancato rispetto della predetta politica per la prevenzione della corruzione può comportare la risoluz |
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Art. 8 - Obblighi in materia di prevenzione della corruzione nei contratti affidati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia1. Nei contratti affidati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia, l’appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi generali in materia di prevenzione della corruzione, nonché le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità eventualmente adottati dall'amministrazione aggiudicatrice. Il mancato rispetto delle prede |
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Capo II - Prezzi contrattuali |
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Art. 9 - Prezzi di contratti con contabilizzazione a misura1. In caso di contratto con contabilizzazione a misura, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; |
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Art. 10 - Prezzi di contratti con contabilizzazione a corpo o a corpo e a misura1. Nei contratti con contabilizzazione a corpo o a corpo e a misura, l’importo della parte di lavori a corpo, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere |
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Art. 11 - Disposizioni particolari sui prezzi di contratti d’appalto integrato1. Nell’appalto integrato, in caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale, il |
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Art. 12 - Determinazione ed approvazione di nuovi prezzi non contemplati in contratto1. Se le variazioni comportano la necessità di eseguire categorie di lavorazioni non previste dal contratto o di impiegare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesi |
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Capo III - Garanzie e coperture assicurative |
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Art. 13 - Garanzia definitiva1. La garanzia definitiva è sempre dovuta ancorché non menzionata o prevista negli atti di gara, fatti salvi i casi in cui la stessa non è richiesta per espressa previsione di legge. 2. Essa può essere costituita, alternativamente, sotto forma: a) di cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a |
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Art. 14 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi1. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 1, della legge provinciale, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, costituita secondo quanto previsto da questo articolo. La polizza è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). 2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di |
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Art. 15 - Polizza decennale di assicurazione indennitaria e responsabilità civile1. Nei casi previsti dall’articolo 23 bis, comma 3, della legge provinciale, l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice, tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): a) dieci giorni prima della consegna dei lavori, il contratto preliminare della polizza assicurativa decennale e per responsabilità civile decennale; |
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Capo IV - Consegna dei lavori, gestione del cantiere ed esecuzione dei lavori |
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Art. 16 - Direzione dei lavori1. La direzione dei lavori è istituita dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 22 della legge provinciale ed è svolta secondo |
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Art. 17 - Programma di esecuzione dei lavori1. Ai fini della consegna dei lavori ed entro quindici giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma di esecuzione dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Trascorso inutilmente il nuovo termine, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e con l'eventuale cronoprogramma predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice eventualmente integrato in sede di offerta e deve essere approvato dall’amministrazione aggiudicatrice mediante |
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Art. 18 - Documento tecnico di cantiere1. Il documento tecnico di cantiere sviluppa, in conformità degli elaborati progettuali e, in particolare, della WBS e del cronoprogramma dei lavori, le condizioni, le sequenze, le modalità, i mezzi d'opera e le fasi costruttive di ogni singola lavorazione richiesta. 2. Il direttore dei lavori può richiedere all’appaltatore di produrre, entro un congruo termine, il documento tecnico di cantiere nei seguenti casi: a) quando la progettazione è sviluppata secondo la work breakdown structure (WBS); |
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Art. 19 - Consegna dei lavori1. Le operazioni di consegna dei lavori e la verbalizzazione delle medesime sono effettuate nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa |
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Art. 20 - Direzione del cantiere1. L'appaltatore assicura, tramite il direttore del cantiere, l’ordinata organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere, garantendo la costante sorveglianza del luogo di esecuzione dei lavori per tutta la durata dei lavori medesimi e il rispetto della normativa tecnica vigente da parte del proprio personale. 2. La direzione |
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Art. 21 - Oneri e obblighi nel corso di esecuzione dei lavori1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore e compresi nel corrispettivo dei lavori i seguenti oneri e obblighi: a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali: 1. protezioni e recinzioni in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei; 2. passaggi e allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o comunque autorizzate ad accedervi; 3. baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienicosanitari; 4. tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell’appaltatore e della direzione dei lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio; 5. allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili, necessari per il funzionamento del cantiere, le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 6. fornitura di tutti i materiali di consumo, degli attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti o altro, necessari per l'esecuzione dei lavori, per la manutenzione segnaletica e la sicurezza del lavoro; 7. dispositivi e altre misure per l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute, nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili; b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale deve essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali da garantire una corretta, efficace e tempestiva esecuzione delle opere; c) la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale. Tali mezzi sono soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestar |
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Art. 22 - Durata giornaliera dei lavori1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dando |
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Art. 23 - Luogo di provenienza dei materiali1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. L’even |
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Art. 24 - Ritrovamento di oggetti1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente |
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Art. 25 - Proprietà dei materiali di demolizione1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice; l'appaltatore trasporta e accatasta reg |
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Art. 26 - Contestazioni tra amministrazione aggiudicatrice e appaltatore1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promu |
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Art. 27 - Difetti di costruzione1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o ch |
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Art. 28 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori1. I controlli e le verifiche eseguite dall'amministrazione aggiudicatrice nel corso dell’esecuzione dei lavori, non escludono la responsabilità del |
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Art. 29 - Responsabilità in caso di sinistri alle persone o danni alle proprietà1. L'appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevate e indenni per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'amministrazione aggiudicatrice che la direzione dei lavori. L’appaltatore risponde di tutte le opere da esso eseguite o fornite, rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto, alla loro perfetta riuscita e alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, nonché rispetto ai danni |
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Art. 30 - Oneri e obblighi a fine lavori1. A fine lavori l’appaltatore deve ripristinare, a sua cura e spese, i cippi, eventualmente rimossi o danneggiati, che delimitano l'area ricevuta in consegna dall'amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell |
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Capo V - Termini di esecuzione, penali e sospensioni |
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Art. 31 - Termini di esecuzione dei lavori1. L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. 2. L’esecuzione del contratto può essere soggetta anche a scadenze intermedie, come stabilite dagli atti di gara e nel contratto. 3. Fatti salvi i casi di sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 34, non è ammesso alcun ritardo nell’esecuzione del contratto, salvo che il ritardo non sia determinato da cause di forza maggiore non imputabili, nemmeno indirettamente, |
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Art. 32 - Penali da ritardo1. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori si applica a carico dell’appaltatore una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale. È fatta salva la possibilità per il contratto di prevedere una penale in misura giornaliera maggiore, secondo i criteri ed entro i limiti massimi previsti dalla normativa statale. 2. Il contratto può prevedere l’applicazione di penali anche per il mancato rispetto delle scadenze intermedie relative a singole fasi o prestazioni, compreso l'ottenimento di certificazioni di q |
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Art. 33 - Premio di accelerazione1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente pre |
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Art. 34 - Sospensione dell’esecuzione del contratto1. L’esecuzione dei lavori può essere sospesa nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto |
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Capo VI - Contabilità dei lavori, pagamenti all’appaltatore e varianti |
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Art. 35 - Contabilità dei lavori1. La contabilità dei lavori è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provi |
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Art. 36 - Anticipazioni all’appaltatore1. Per l’erogazione dell’anticipazione sull’importo contrattuale prevista dall’articolo 46 bis della legge provinciale, l’appaltatore deve trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice una garanzia fideiussoria costituita secondo quanto previsto da questo articolo. La garanzia fideiussoria è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). |
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Art. 37 - Termini e modalità di pagamento all’appaltatore1. I pagamenti all’appaltatore, in acconto e a saldo, sono effettuati nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale nonché, in ogni caso, all’ultimazione dei lavori. 3. In caso di contratto di cottimo di durata inferiore ai novanta giorni: a) l’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, come derivante dall’offerta e al netto delle prescritte ritenute, raggiunga l’importo indicato nel contratto; b) se nulla è indicato in contratto, l’appaltatore ha diritto al pagamento di un acconto in unica soluzione alla fine dei lavori, al netto delle trattenute di legge; c) se non ha |
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Art. 38 - Pagamento diretto delle retribuzioni arretrate1. In caso di mancata, parziale o ritardata corresponsione delle retribuzioni dovute al personale dipendente rilevata ai sensi dell'articolo 43, comma 6, della legge provinciale, il responsabile |
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Art. 39 - Variazioni del progetto e modifiche del contratto1. Le modifiche del contratto previste dall’articolo 27 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono approvate dal responsabile del procedimento, o da altro organo competente secondo l’ordinamento della amministrazione aggiudicatrice, a seguito di proposta o verifica del direttore dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato. 2. Le modifiche contrattuali sono disposte: a) con ordine di servizio previa a |
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Capo VII - Salute e sicurezza dei lavoratori |
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Art. 40 - Disposizioni generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori1. I lavori devono svolgersi nel rispetto della normativa statale in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ivi comprese le disposizioni specifich |
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Art. 41 - Piano di sicurezza e di coordinamento1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti sono obbligati ad osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento |
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Art. 42 - Piano operativo di sicurezza1. L’appaltatore e, per il suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di comunicare all’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’inizio de |
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Capo VIII - Subappalti e subcontratti |
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Art. 43 - Autorizzazione al subappalto1. Fermo restando che non è ammessa la sostituzione nell’esecuzione integrale del contratto, le prestazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, sono subappaltabili, fatte salve le eventuali limitazioni al subappalto previste dall’amministrazione aggiudicatrice negli atti di gara in ragione della particolare natura delle prestazioni da svolgere. 2. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto ai sensi dell’articolo 26 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, l’appaltatore trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la seguente documentazione: a) la richiesta di autorizzazione al subappalto, in regola con l’imposta di bollo; b) copia autentica o duplicato informatico del contratto di subappalto, contenente: 1) l’indicazione specifica dei costi della sicurezza, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008; nel caso in cui il subappaltatore si avvalga, sotto la propria responsabilità, delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione dall’appaltatore, nel contratto deve essere altresì indicata la quota parte, riferibile all’utilizzo da parte del su |
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Art. 44 - Adempimenti preliminari all’avvio dei lavori subappaltati1. Prima dell’inizio dei lavori subappaltati, l’appaltatore aggiorna il programma dei lavori del contratto principale in base ai termini di esecuzi |
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Art. 45 - Pagamento diretto al subappaltatore1. Ai fini del pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’articolo 26, comma 6, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, l'appaltatore comunica all’amministrazione aggiudicatrice: a) in occasione di ogni SAL, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto del contratto principale, la proposta di pagamento diretto a ciascun subappaltatore con l'indicazione dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nel SAL oppure una dichiarazione con la quale attesta che nel medesimo periodo non vi sono lavorazioni eseguite da subappaltatori; b) entro dieci |
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Art. 46 - Subcontratti stipulati dall’appaltatore o dal subappaltatore1. Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, ultimo periodo, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, l'appaltatore e, per il tramite di quest’ultimo, il subappaltatore, devono comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell’appaltatore o del subappalt |
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Capo IX - Disposizioni particolari per i lavori eseguiti in economia |
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Art. 47 - Disposizioni generali1. Alle opere, lavori pubblici e relative forniture eseguiti in economia si applicano le disposizioni previste da questo capo e, per quanto dalle stess |
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Art. 48 - Responsabilità1. Quando per l'esecuzione delle opere o lavori in economia, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice si avvale di imprese, le stesse sono responsab |
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Art. 49 - Contabilizzazione dei lavori in economia1. La contabilità dei lavori in economia viene tenuta come segue: a) se a cottimo, nel libretto di misura e nel registro di contabilità |
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Art. 50 - Certificato di regolare esecuzione1. Le opere, i lavori pubblici o le forniture dei materiali necessari per la loro realizzazione eseguiti in economia, sono sottoposti a verifica di regolare esecuzione. |
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Capo X - Eccezioni e riserve |
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Art. 51 - Sottoscrizione del registro di contabilità e apposizione di riserve1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 2. Se l'appaltatore non firma il registro di contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rif |
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Art. 52 - Forma e contenuto delle riserve1. L'appaltatore deve uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. |
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Art. 53 - Esame delle riserve1. Le riserve formulate dall’appaltatore sono segnalate, entro quindici giorni dalla data di formulazione, dal direttore lavori al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. 2. Il responsabile del procedimento accerta la tempestività delle riserve, la loro ammissibilità rispetto alle condizioni previste dall'articolo 58.12, comma 3, della legge provinciale, e la loro non manifesta infondatezza, anche ai fini di stabilire se si sono verificate le condizioni previste dal medesimo articolo 58.12, comma 2, della legge provinciale; sono considerate inammissibili le richieste di carattere generico non supportate da circostanziati e oggettivi elementi descrittivi o da idonea documentazione. 3. Per le riserve non respinte dal responsabile del procedimento e relative ai casi di cui all'articolo 58.12, comma 7, della legge provinciale, provvede tempestivamente il direttore lavori e il progetti |
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Art. 54 - Foro competente1. Qualora l’accordo bonario non venga raggiunto e venga adito il giudice ordinario, il foro competente è quello di Trento. Per le opere della Provi |
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Capo X - Ultimazione dei lavori e collaudo |
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Art. 55 - Certificato di ultimazione dei lavori1. In seguito alla comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori, in contraddittorio con l’appaltatore medesimo, redige il certificato di ultimazione dei lavor |
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Art. 56 - Manutenzione ordinaria gratuita1. Dalla data di ricevimento del certificato di ultimazione dei lavori, l’appaltatore deve assicurare la manutenzione ordinaria gratuita dell’opera |
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Art. 57 - Avviso pubblico di ultimazione dei lavori1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento ne dà avviso ai comuni nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione nel rispettivo albo telema |
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Art. 58 - Collaudo e certificato di regolare esecuzione dei lavori |
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Art. 59 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati1. L'amministrazione aggiudicatrice può procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera o dei lavori realizzati, o parte di essi, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da |
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Capo XI - Disposizioni finali e transitorie |
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Allegato A (art. 12) - Criteri per la determinazione di nuovi prezzi (NP) non contemplati in contratto1. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali non contemplati in contratto sono determinati secondo i criteri di seguito elencati in ordine di preferenza.
A. CRITERIO DEL RAGGUAGLIO Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli oneri di sicurezza.
B. CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL’ELENCO PREZZI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco prezzi P.A.T. di cui all’articolo 13 della legge provinciale relativo al momento di formulazione dell'offerta. Se i prezzi di progetto sono stati aggiornati con l’applicazione del coefficiente di rivalutazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d), della legge provinciale, per defin |
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Allegato B (art. 35, comma 1) - Norme per la valutazione dei lavori1. Per la valutazione dei lavori si osservano le seguenti prescrizioni: a) Lavori a corpo: La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro a corpo, i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti. Dei lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Per gli appalti che applicano la contabilizzazione mediante WBS (Work Breakdown Structure) la metodologia di contabilizzazione delle WP è indicata negli atti di gara e/o nel contratto o nel capitolato tecnico. b) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti. c) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, sono inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d’opera del manufatto stesso, fatta salva diversa previsione degli atti posti a base di gara; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d’opera prima del loro impiego. 2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che: a.1) Scavi in genere: oltre agli obblighi particolari emergenti a questo capitolato e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari o nell'elenco descrittivo delle voci, o in subordine nelle eventuali norme tecniche del capitolato speciale, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l’appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: - per taglio piante, estirpazioni |
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