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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 23/02/2023, n. 27
D. Leg.vo 23/02/2023, n. 27
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea»; Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l’articolo 1 e l’Allegato A, n. 5; Vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012; Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolame |
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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 1361. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, si applicano le disposizioni di cui al Capo III-bis.»; b) all’articolo 4, il comma 5 è abrogato; c) all’articolo 10: 1) al comma 1, le parole: «entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’inizio» sono sostituite dalle seguenti: «al più tardi all’inizio»; 2) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono abrogati; d) all’articolo 12, il comma 1-bis è abrogato; e) dopo il Capo III, è inserito il seguente: «Capo III-bis. - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PRESTAZIONI TRANSNAZIONALI DI SERVIZI DI TRASPORTO SU STRADA Art. 12-bis - Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato. 2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per quanto compatibili. Le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono Stati membri non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l’accesso al mercato dell’Unione o a parti di esso. 3. Alle prestazioni transnazionali di servizi di somministrazione di conducenti non si applicano le disposizioni del presente Capo, salvo quanto previsto dall’articolo 12-sexies, comma 12, nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2-bis, primo periodo.
Art. 12-ter - Definizioni 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, ai fini del presente Capo si intende per: a) «conducente»: il lavoratore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 561/2006; b) «trasportatore»: l’impresa di cui all’articolo 2, punto 4), del regolamento (CE) n. 1071/2009; c) «gestore dei trasporti»: la persona fisica di cui all’articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 1071/2009; d) «servizio di trasporto in transito»: servizio di trasporto svolto attraversando il territorio di uno Stato membro senza effettuare operazioni di carico o scarico merci e senza far salire o scendere passeggeri; e) «operazione di trasporto bilaterale merci»: movimento di merci effettuato in base a un contratto di trasporto, dallo Stato membro di stabilimento di cui all |
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Art. 2. - Omissis
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Art. 3. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate pr |
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Art. 4. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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