Articolo abrogato dall'art. 79, comma 1, della L.R. 31/05/2002, n. 14, così recitava:

“Art. 18 - (Ulteriori criteri di affidamento dei lavori)

1. Le stazioni appaltanti presenti sul territorio regionale hanno facoltà di introdurre ulteriori criteri di affidamento dei lavori ad imprese locali, in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede legale da almeno tre anni in Regione, alla data di pubblicazione del bando di gara;

b) lavori eseguiti in Regione negli ultimi tre esercizi, simili o similari a quello oggetto del bando di gara, attraverso attività propria e indiretta, complessivamente nel caso d'imprese associate o consorziate.”

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