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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
“Art. 49. Obbligo di residenza del fallito.
1. Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.
2. Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all’ordine di presentarsi.”
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