Articolo sostituito dall’art. 6, comma 1, della L.P. 31/07/1987, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 11. - Tecnologie avanzate

1. Al fine di favorire gli investimenti in tecnologie avanzate che realizzino l'obiettivo di una maggiore produttività per addetto, migliorandosi così la redditività delle imprese locali, la loro competitività sul mercato internazionale e/o eliminando lavorazioni pregiudizievoli per la salute dei lavoratori, e/o ancora riducendo notevolmente i consumi energetici, la Provincia può concedere alle imprese che installino processi produttivi automatizzati, robot e computer per l'organizzazione produttiva e/o contabile dell'impresa, una agevolazione in conto capitale fino al 40% commisurata all'importo della spesa.

2. Per ottenere il contributo deve essere presentato un piano tecnico dettagliato dal quale sia possibile desumere la redditività dell'iniziativa, i suoi effetti sul processo produttivo e su quello occupazionale.”

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