Articolo abrogato dall’art. 30, comma 6, della L.R. 29/12/2022, n. 32, così recitava:

“Art. 6 - Sanzioni

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all’articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.”

Dalla redazione