Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 30/04/2012, n. 19, così recitava:

“Art. 5 - Comitato tecnico regionale

1. È istituito il Comitato tecnico regionale, con funzione consultiva; il Comitato tecnico, in particolare, esprime parere in ordine a:

a) progetto dell'itinerario presentato dal Comitato promotore di cui all'articolo 6;

b) modifiche ai disciplinari di gestione dell'itinerario e ai disciplinari di qualità dei prodotti e dei servizi;

c) modifiche degli itinerari già riconosciuti;

d) revoche dei provvedimenti di approvazione degli itinerari per inadempienze nel rispetto delle linee-guida di cui all'articolo 3;

e) progetti che attengono argomenti di interesse comune;

f) ogni altra questione sottoposta al suo esame da ciascuno dei suoi componenti.

2. Fanno parte del Comitato Tecnico rappresentanti designati dalle Organizzazioni Professionali degli Imprenditori Agricoli più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni Cooperative della pesca più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni del commercio più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni dell'artigianato più rappresentative a livello regionale, nonché dall'Unioncamere liguri, dall'Anci Liguria e dall'Uncem.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a stabilire le modalità di composizione e funzionamento del Comitato Tecnico.”

Dalla redazione