Falsa attestazione di conformità: casi di non punibilità del progettista e direttore dei lavori | Bollettino di Legislazione Tecnica
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07/02/2020

Falsa attestazione di conformità: casi di non punibilità del progettista e direttore dei lavori

In caso di difformità particolarmente lievi delle opere dal progetto approvato, la punibilità del progettista e direttore dei lavori che abbia falsamente attestato la conformità può essere esclusa per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis, Cod. pen..

Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato a 300 euro di multa (poi ridotta a 200 euro) per il reato di cui all’art. 481 del Codice penale (falsità ideologica in certificati); all’art. 76, D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci e atti falsi); agli artt. 23 e 29, D.P.R. 380/2001 (responsabilità per difformità dalla normativa urbanistica e dal titolo edilizio).
In particolare gli veniva contestato di avere, in qualità di progettista e direttore dei lavori, falsamente attestato nella dichiarazione allegata alla richiesta di agibilità la conformità di opere edili di manutenzione straordinaria al progetto e alle sue successive varianti, con particolare riguardo alla avvenuta asciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti.

Il progettista/direttore dei lavori ricorreva in Cassazione sostenendo, tra l’altro, la configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis del Codice penale che era invece stata esclusa dalla Corte d’Appello in considerazione del ruolo non meramente esecutivo ma anche certificativo del ricorrente.

Sul punto la Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 28/01/2020, n. 3461, ha accolto il motivo di ricorso in quanto la decisione dei giudici di merito si fondava su un elemento di per sé solo inidoneo a consentire di escludere l’esiguità del danno o del pericolo derivato dalla condotta e, soprattutto, risultava priva della necessaria considerazione globale della vicenda e della personalità dell'imputato. Ed infatti, secondo i giudici di legittimità, non erano state considerate:
- la modestia delle difformità riscontrate;
- il loro pressoché immediato accertamento da parte degli organi comunali;
- l'assenza di precedenti condanne;
- la considerazione di scarsa gravità del fatto compiuta dalla stessa Corte d'appello, che aveva inflitto all'imputato la sola pena pecuniaria, tra l'altro in misura prossima al minimo.

La Corte ha di conseguenza annullato la sentenza con riguardo alla possibile configurabilità della causa di non punibilità di cui al suddetto art. 131-bis, Codice penale, rinviando per un nuovo accertamento sul punto alla Corte d’Appello.

Dalla redazione