Prevenzione incendi per impianti termici a combustibili gassosi: nuovo decreto in G.U. | Bollettino di Legislazione Tecnica
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22/11/2019

Prevenzione incendi per impianti termici a combustibili gassosi: nuovo decreto in G.U.

La regola tecnica di prevenzione incendi per progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi è stata approvata con il Decreto del Ministero dell'interno del 08/11/2019, pubblicato nella G.U. del 21/11/2019, n. 273.

Il D. Min. Interno 08/11/2019, pubblicato nella G.U. del 21/11/2019, n. 273 e in vigore dal 21/12/2019, approva la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi (Allegato 1), aggiornando e sostituendo le disposizioni di cui al D. Min. Interno 12/04/1996. Nell'Allegato 2 al Decreto sono individuate le Specifiche tecniche in materia. 

Le disposizioni del Decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
- climatizzazione di edifici e ambienti;
- produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
- cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
- lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.  

Il Decreto non si applica a:
- impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
- impianti di incenerimento;
- impianti costituiti da stufe catalitiche;
- impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza. 

Le disposizioni del D. Min. Interno 08/11/2019 si applicano agli impianti di nuova realizzazione, mentre per gli impianti esistenti si applicano le specifiche disposizioni indicate nell’art. 5 del medesimo D. Min. Interno 08/11/2019.  

Gli impianti sono realizzati e gestiti secondo le procedure individuate dal decreto del D. Min. Sviluppo Econ. 22/01/2008, n. 37, in conformità alle norme tecniche vigenti ad essi applicabili, o a specifiche tecniche ad esse stesse equivalenti, e utilizzando i prodotti previsti dalle disposizioni comunitarie applicabili ove esistenti.

Dalla redazione