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22/07/2019

Agibilità dell’immobile condonato: inderogabilità delle norme sulle altezze

L’immobile condonato non può derogare alle norme previste dal D.M. 05/07/1975 che stabilisce l'altezza minima e i principali requisiti igienico-sanitari dei locali d'abitazione.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (vedi per tutte C. Stato 03/05/2011, n. 2620), ai sensi dell'art. 35, L. 47/1985, l’agibilità di un fabbricato, conseguente all'accoglimento del condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga a norme regolamentari ma non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità dell'immobile richieste da fonti normative di livello primario.

Al riguardo il TAR Toscana 14/06/2019, n. 857, ha specificato che nel definire l’ambito della deroga, non rileva il mero dato formale dell’appartenenza della disposizione a una fonte primaria o secondaria, ma deve piuttosto verificarsi se le specifiche condizioni igienico-sanitarie violino norme regolamentari imposte, ad esempio, dai regolamenti comunali, derogabili nella misura in cui siano espressive di esigenze locali e non siano attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate; ovvero se si tratti di norme regolamentari che attuano precedenti disposizioni di legge, come accade per quelle di cui al D.M. 05/07/1975. Tale D.M. infatti, nel fissare le altezze minime e i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, integra una normativa di rango primario, in virtù del rinvio disposto dall’art. 218, R.D. 1265/1934, e risulta pertanto inderogabile al pari delle disposizioni in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Ne consegue l’illegittimità dell'attestazione di agibilità di un immobile condonato (nel caso di specie conseguita per silenzio-assenso e annullata in autotutela) in caso di mancato rispetto del requisito dell’altezza interna minima di 2,70 metri, previsto dall’art. 1 del D.M.05/07/1975.

Dalla redazione