Articolo inserito dall'art. 30, comma 1, della L.P. 23/12/2019, n. 13.

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.P. 27/12/2021, n. 22, il presente articolo si interpreta nel senso che se l'immobile utilizzato ai fini dell'articolo 37-bis della presente legge provinciale rientra nel regime di comunione legale fra coniugi disciplinato dagli articoli da 177 a 197 del codice civile, il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) si intende rilasciato a uno dei coniugi a favore della comunione legale, mentre, se rientra nel regime di comunione disciplinato dagli articoli da 1100 a 1139 e seguenti del codice civile, il codice si intende rilasciato esclusivamente al soggetto richiedente.

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