Articolo abrogato dal 01/01/2023 (fatti salvi gli effetti giuridici maturati) dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 15/12/2022, n. 130 in combinato disposto con l’allegato 15, Testo Unico della ricostruzione privata, così recitava:

Art. 4 - Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

1. L’art. 1, comma 5, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 è abrogato.”

Dalla redazione