Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

“Art. 2 - Consorziamento obbligatorio

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, vengono rilasciate a favore di un unico consorzio o società consortile, costituiti in ciascun ambito provinciale di cui al comma medesimo o a livello interprovinciale e promossi dalle associazioni regionali di categoria, purché il relativo statuto preveda in modo espresso:

a) che trattasi di struttura aperta alla partecipazione di altri operatori che vi abbiano interesse;

b) che una quota non inferiore al 25 per cento della quantità autorizzata rimanga vincolata per almeno 12 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'autorizzazione medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad una successiva ripartizione delle quote a seguito di ulteriori richieste di partecipazione.

2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i quantitativi di cui al comma 2 dell'articolo 1 non siano stati completamente esauriti dalle istanze presentate dai consorzi o società consortili di cui al comma 1, per le quantità residue è ammessa la presentazione di istanza di autorizzazione da parte di chiunque vi abbia interesse.”

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