Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

“Art. 3 - Esclusioni dai limiti di fabbisogno.

1. Nei limiti quantitativi di cui all'articolo 1 non rientrano e sono comunque rilasciabili le autorizzazioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, e dall'articolo 4 della medesima legge regionale n. 25 del 1992, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, nonché quelle relative alle istanze pervenute entro il 15 marzo 1997.”

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