Articolo abrogato dall’art. 61, della L.R. 06/03/1986, n. 9, così recitava:

“Art. 158 - Sostituzione

In caso di assenza od impedimento del presidente della Giunta ne fa le veci l'Assessore anziano e, in mancanza di Assessori, il Consigliere anziano.”

Dalla redazione