Articolo sostituito dall'art. 12, della L.R. 21/02/1976, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 80 - Controllo preventivo di legittimità

Le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale e le deliberazioni adottate dalla Giunta municipale con i poteri del Consiglio o soggette a controllo di merito divengono esecutive se, nel termine di venti giorni dal ricevimento delle medesime, la Commissione provinciale di controllo non ne abbia pronunciato, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità e non ne abbia dato, entro il medesimo termine, comunicazione al Comune.

Le deliberazioni diventano esecutive anche prima del decorso del termine, se la Commissione dà comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità.”

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