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L. P. Bolzano 06/10/2022, n. 12

Promozione e sostegno dell'invecchiamento attivo in Alto Adige.
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Ambito di applicazione, destinatari e definizioni

1. La presente legge disciplina le misure atte a promuovere e sostenere l'invecchiamento attivo in Alto Adige.

2. Sono destinatarie delle misure di cui alla presente legge le persone prossime all'età anziana e le persone anziane, fino ad età avanzata, residenti in Alto Adige, di seguito denominate "persone anziane". In modo particolare la

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Art. 2 - Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, sostiene le persone anziane e crea condizioni idonee per l'invecchiamento attivo in Alto Adige.

2. La Provincia concepisce il progressivo invecchiamento della società come un'opportunità e promuove la diffusione delle conoscenze, delle esperienze e dei valori delle persone anziane.

3. Nel quadro di una politica trasversale dell'invecchiamento attivo e col supporto di misure mirate atte a promuovere la salute, la sicurezza sociale, la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle persone anziane, nonché attraverso un'adeguata attività di sensibilizzazione, la P

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Art. 3 - Principi generali e priorità

1. L'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 si orienta al principio del coinvolgimento attivo degli attori pubblici e privati dei diversi settori, degli enti pubblici territorialmente competenti, delle parti sociali e dei rappresentanti degli interessi delle persone anziane nella pianificazione e nell'attuazione degli interventi.

2. I settori dell'Amministrazione provinciale coinvolti nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 sono in particolare i settori del sociale, delle persone anziane, della famiglia, della sanità, della cultura, dell'istruzione e della formazione, dell'edilizia abitativa, della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio, dello sport e del tempo libero, della mobilità, del lavoro e del volontariato.

3. I responsabili

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CAPO II - Misure per la promozione dell'invecchiamento attivo
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Art. 4 - Compiti finalizzati alla promozione dell'invecchiamento attivo

1. Le finalità di cui all'articolo 2 e le priorità di cui all'articolo 3 sono attuate mediante un sistema di misure coordinate.

2. La Provincia ha i seguenti compiti:

a) informa, coordina, sensibilizza e fornisce consulenze sulle misure a favore dell'invecchiamento attivo;

b) calcola ogni cinque anni l'indice di invecchiamento attivo (Active Aging Index - AAI) nel territorio provinciale, al fine di verificare l'efficacia delle misure attuate;

c) sostiene misure che contribuiscono a rafforzare il riconoscimento del valore delle persone anziane, così come misure di sensibilizzazione contro le discriminazioni basate sul

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Art. 5 - Empowerment precoce

1. Per consentire alle persone anziane di percepire appieno l'importanza del proprio nuovo ruolo e le proprie responsabilità sociali, e permettere loro di prepararsi al meglio alla nuova fase della propria vita, la Provincia promuove e sostiene, a fini di prevenzione, le seguenti misure e offerte:

a) misure di sensibilizzazione della società, delle famiglie, dei professionisti/delle professioniste del settore anziani/an

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Art. 6 - Spazi abitativi e di vita, mobilità

1. L'attuazione delle dotazioni territoriali e funzionali previste per gli insediamenti abitativi dalla vigente disciplina urbanistica tiene conto in modo rafforzato delle esigenze e degli interessi delle persone anziane.

2. La Provincia, nel quadro della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, sostiene la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio che tengano conto delle esigenze delle persone anziane, nonché interventi finalizzati all'eliminazione e al superamento di barriere architettoniche negli edifici privati in cui abitano persone anziane. Può inoltre mettere a diposizione di queste ultime, tramite l'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia, alloggi a misura di anziano/anziana.

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Art. 7 - Salute e benessere

1. La Provincia promuove offerte per il mantenimento e il miglioramento della salute e del benessere fisico, psichico e sociale delle persone anziane.

2. La Provincia e i Comuni promuovono l'offerta di iniziative intergenerazionali e intercult

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Art. 8 - Partecipazione sociale, cultura e formazione

1. Per potenziare la partecipazione sociale delle persone anziane, che include la loro partecipazione attiva alla vita politica, economica e culturale, si prevedono le misure di cui al presente articolo.

2. Ogni Comune istituisce una Consulta per le persone anziane. Il modello di regolamento delle Consulte è approvato dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei Comuni. La Consulta ha i seguenti compiti:

a) interlocutore per gli organi politici del Comune su questioni che riguarda

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Art. 9 - Lavoro e volontariato

1. Per favorire una vita lavorativa sana e soddisfacente, nonché una maggiore partecipazione sociale delle persone anziane, nell'ambito del lavoro e del volontariato si prevedono le misure di cui al presente articolo.

2. La Provincia promuove, in conformità con le vigenti normative statali ed europe

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Art. 10 - Accompagnamento, assistenza e cura

1. I servizi e le offerte nell'ambito dell'accompagnamento, dell'assistenza e della cura sono erogati, ai sensi delle relative disposizioni di settore, con mod

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Art. 11 - Famiglia e anziani

1. La Provincia promuove il ruolo di sostegno che le persone anziane ricoprono all'interno della cerchia familiare, al fine di agevolare la conciliazione di famiglia e lavoro dei componenti.

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Art. 12 - Sostegno economico in favore delle persone anziane

1. La Provincia, nel quadro delle diverse leggi di settore, garantisce un adeguato sostegno delle persone anziane sia attraverso prestazioni economiche

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CAPO III - Organi per la promozione dell'invecchiamento attivo
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Art. 13 - Consulta provinciale per le persone anziane

1. È istituita, presso l'ufficio provinciale competente in materia di anziani/anziane, la Consulta provinciale per le persone anziane, di seguito denominata Consulta. La Consulta funge da organo consultivo della Giunta provinciale in materia di invecchiamento attivo e sulle tematiche rilevanti per le persone anziane.

2. La Consulta è composta dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente, e dai seguenti ulteriori 14 membri, nominati dalla Giunta provinciale su proposta dei soggetti individuati dal regolamento di cui al comma 5:

a) una/un rappresentante dei Comuni;

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Art. 14 - Garante della terza età

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti delle persone anziane in conformità agli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché il rispetto delle disposizioni legislative vigenti, presso la Difesa civica è istituita la posizione del/della Garante della terza età, di seguito "Garante".

2. Fatti salvi i compiti e le funzioni del Difensore civico/della Difensora civica, il/la Garante verifica e tutela i diritti delle persone anziane di età pari o superiore ai 65 anni svolgendo i seguenti compiti:

a) promuove l'attuazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone anziane;

b) collabora con gli enti pubblici e le organizzazioni private operanti sul territorio provinciale per la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane; in particolare collabora con i servizi sociali e sanitari;

c) vigila in merito al rispetto dei diritti civili e sociali d

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CAPO IV - Disposizioni finali
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Art. 15 - Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto al comma 2, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o mag

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Art. 16 - Disposizioni attuative

1. Ove necessario, le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge sono ulteriormente specificate mediante deliberazioni della Giunt

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Art. 17 - Disposizioni finali

1. La Giunta provinciale approva un testo in "lingua facile" della presente legge.

 

La presente legge sarà pubblicata

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