Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 16 - Casi di non applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione regionale diretta alla emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché per i procedimenti tributari, la cui formazione è disciplinata dalle particolari norme, statutarie, legislative o regolamentari, in materia di consultazione e di partecipazione.”

Dalla redazione