Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, della L.R. 01/10/2015, n. 27, così recitava:

“Art. 8 - (Attività ricettive all’area aperta. Modifiche agli articoli 59, 60, 62 e 63 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo») — 1. Alla legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59 (Avvio dell’attività) — 1. L’esercizio delle aziende ricettive all’aria aperta è soggetto alla presentazione, da parte di chi ha titolo per assumerne la gestione, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico del comune competente per territorio.

2. Qualora il titolare dell’attività non sia una persona fisica deve individuare un responsabile della gestione. Il mutamento del responsabile, nonché il subentro di terzi nella gestione sono immediatamente comunicati al SUAP. Nella SCIA devono essere indicate la denominazione prescelta e il periodo di apertura.

3. La SCIA è comunicata dal SUAP alla provincia competente per territorio.»;

b) la rubrica dell’articolo 60 (Obblighi dei titolari dell’autorizzazione all’esercizio) è sostituita dalla seguente: «(Obblighi dei titolari dell’esercizio dell’attività)»;

c) la rubrica dell’articolo 62 (Vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione) è sostituita dalla seguente: «(Vigilanza e sospensione dell’attività)»;

d) all’articolo 62 la parola «autorizzazione» é sostituita dalle seguenti: «esercizio dell’attività»;

e) la lettera a) del comma 4 dell’articolo 62 è abrogata;

f) la lettera b) del comma 4, dell’articolo 62 è sostituita dalla seguente:

«b) I gestori delle aziende ricettive all’aria aperta sono tenuti a presentare una nuova SCIA qualora non sia verificata la riapertura dell’azienda, trascorso il periodo di chiusura temporanea precedentemente segnalato.»;

g) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 63 le parole «senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «senza aver presentato la SCIA.»;

h) alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 63 le parole «autorizzazione all’esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio dell’attività»;

i) il comma 5 dell’articolo 63 è sostituito dal seguente:

«5. Fermo il disposto di cui al comma 1, lettera a), chi esercita attività ricettiva all’aria aperta senza la prescritta SCIA non può esercitare l’attività ricettiva per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.».”

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