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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 17/02/1987, n. 20
L. R. Lazio 17/02/1987, n. 20
- L.R. 12/05/1989, n. 25
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Art. 1 - FinalitàAl fine di contribuire ad una organica azione dei soggetti pubblici e privati per la difesa del litorale laziale, la Regione interviene per la ricostruzione od il ripristino di opere e strutture pubbliche danneggiate da eventi calamitosi e per la pulizia degli arenili non in concessione a privati. La Regione promuove e sostiene, altresì, iniziative volte al ripristino delle naturali condizioni ambientali del litorale laziale attraverso l'asportazione di struttur |
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TITOLO I - Interventi finanziari della regione per la ricostruzione od il ripristino di opere e strutture pubbliche distrutte o danneggiate da eventi calamitosi |
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Art. 2 - Programmi provinciali di ricostruzione e ripristino e contributo finanziario regionaleAl fine della ricostruzione o del ripristino di opere e strutture pubbliche distrutte o danneggiate da eccezionali mareggiate o da altri eventi calamitosi di cui al pr |
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Art. 2-bis - Interventi per la trasformazione graduale delle strutture fisse |
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Art. 2-ter - Agevolazioni finanziarieGli interventi regionali di cui all'articolo precedente, consistono in: |
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Art. 3 - Procedure per l'erogazione delle risorse finanziarie regionaliIl Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in base ai programmi provinciali di cui al precedente articolo 2 ed alle risorse del bilancio regionale, delibera il programma regionale de |
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TITOLO II - Interventi finanziari della regione per la ricostruzione ed il ripristino di strutture private a servizio degli arenili nonché per il ripristino delle relative attrezzature a seguito di danni prodotti da eventi calamitosi |
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Art. 4 - Modalità ed entità della contribuzione regionaleI soggetti privati, titolari di concessioni su tratti di arenili della costa laziale, che, nell'osservanza delle normative vigenti, abbiano realizzato strutture di servizio sugli stessi arenili e lamentato danni alle strutture e/o alle relative attrezzature a seguito di eventi calamitosi, possono richiedere alla Regione un contributo sulla spesa occorrente per i relativi lavori di ricostruzione o ripristino n |
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Art. 5 - Accertamento e quantificazione dei danniI contributi previsti al precedente articolo 4 sono concessi sulla spesa che risulta da apposita perizia, compilata con i prezzi unitari di cui al prezzario regionale in vigore alla data della presentazione della perizia stessa, redatta da un tecnico iscritto |
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Art. 6 - Richiesta del contributoLa domanda intesa ad ottenere il contributo previsto dal precedente articolo 4 deve essere presentata alla Regione, Assessorato regionale ai lavori pub |
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Art. 7 - Concessione ed erogazione del contributoLa Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata in relazione alle perizie presentate e tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti articoli 4 e 5, con propria deliberazione, determina il contributo da destinare a ciascun soggetto richiedente, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo regionale è erogato agli aventi diritto per il tramite di un funzionario del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici, all'uopo delegato ai sensi dell'ar |
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Art. 8 - Esecuzione dei lavoriI lavori finanziati devono avere inizio non oltre trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al precede |
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TITOLO III - Interventi finanziari della regione per la pulizia degli arenili non in concessione a privati e degli accessi al mare |
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Art. 9 - Programmi provinciali per la pulizia degli arenili non in concessione a privati e degli accessi al mareAl fine di assicurare condizioni igieniche ottimali per la fruizione dei tratti di arenile non in concessione a privati e degli accessi al mare di competenza di soggetti pubblici, le amministrazioni provi |
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Art. 10 - Procedure per la disciplina dell'intervento regionaleLe quote regionali dell'intervento finanziario sono determinate, per ciascuno dei programmi provinciali di cui al precedente articolo 9, con deliberazi |
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TITOLO IV - Disposizioni finanziarie |
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Art. 11 - Finanziamento degli interventi regionali per la ricostruzione od il ripristino di opere e strutture pubbliche distrutte o danneggiate da eventi calamitosiPer la concessione dei contributi regionali, di cui al titolo I della presente legge, è autorizzata per l'esercizio 1987, a valere per eventuali danni |
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Art. 12 - Finanziamento regionale per i contributi a favore di privatiPer la concessione dei contributi regionali di cui al titolo II della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1987, a valere per eventuali dann |
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Art. 13 - Finanziamento degli interventi regionali per la pulizia degli arenili non in concessione a privati e degli accessi al marePer la concessione dei contributi regionali previsti dal titolo III della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1987 la spesa di L. 100 milioni sul capitolo n. 11724 di nuova istituzione denominato: «Contributi a favore di comuni per la pulizia degli arenili non in concessione a privati e degli accessi al mare». A copertura della spesa di cui al precedente comma si proced |
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