Articolo sostituito dall'art. 21, della L.R. 27/03/2002, n. 3 e, successivamente, abrogato dall’art. 29, della L.R. 03/04/2012, n. 5, così recitava:

“Art. 26 - Organizzazione dei servizi

1. Al fine di separare i compiti di programmazione da quelli di gestione per il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi sono espletate, per l'affidamento di qualsiasi modalità di servizio di trasporto pubblico locale, le procedure concorsuali di cui all'art. 18 D.Lgs. n. 422/1997.

2. La Regione favorisce, per la gestione dei servizi di TPL, la costituzione di società a capitale pubblico e privato.”

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