Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, del D. Leg.vo 23/11/2018, n. 139, così recitava:

"3. Durante lo svolgimento di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il diritto di far salire passeggeri in ogni stazione situata lungo il percorso internazionale e farli scendere in un’altra stazione, incluse le stazioni situate in uno stesso Stato membro."

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