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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 17/06/2022, n. 9
L. R. Lazio 17/06/2022, n. 9
L. R. Lazio 17/06/2022, n. 9
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge reca disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione o dei soggetti di cui all’articolo 2, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e della normativa statale di cui al |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forni |
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CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DEL LAVORO |
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Art. 3 - (Programmazione e disposizioni preliminari all’avvio della procedura di appalto)1. Al fine di calibrare obiettivi e fabbisogni delle stazioni appaltanti e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all’assetto del mercato, l’ac |
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Art. 4 - (Elementi premiali per la valutazione degli operatori economici)1. Nei contratti di appalto o di concessione di cui all’articolo 2, fermi restando i requisiti previsti dal Codice e dalla normativa regionale di settore, le stazioni appaltanti, nella definizione dei criteri di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, prevedono elementi |
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Art. 5 - (Criteri qualitativi premiali)1. Fatti salvi i criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 95 del Codice e successive modifiche, nei contratti di appalto o di concessione di cui all’articolo 2, basati sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti considerano quali criteri qualitativi premiali: a) l’organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza, alla qualità del lavoro, parametrata, in particolare, al numero delle ore lavorative rispondenti alle effettive prestazioni richieste nell’appalto e alle unità di personale utilizzato nell’appalto, nonché alle relative qualifiche ed esperienza, nei casi in cui risultino significative in riferimento allo standard qualitativo di esecuzione dell’appalto; b) i percorsi di certificazione che riguardino l’organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma dell’articolo 30 del d.lgs. 81/2008; c) i percorsi formativi in materia |
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CAPO III - DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO |
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Art. 6 - (Clausola sociale)1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 50 del Codice, nei procedimenti di cambio appalto relativi ai contratti d’appalto di servizi di cui all’articolo 2, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara e negli inviti concernenti il nuovo appalto, un’espressa clausola sociale volta a promuovere, nel rispetto dei principi dell’Unione europea vigenti in materia, la stabilità occupazionale mediante l’assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall’appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto a condizioni economiche e normative almeno eq |
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Art. 7 - (Obblighi di comunicazione e confronto nelle fasi relative al cambio d’appalto)1. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e al fine di dare uniformità alle procedure dei cambi di appalto, negli appalti di cui alla presente legge, le parti interessate dall’avvicendamento nell’appalto sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo. 2. L’azienda uscente è tenuta a dare comunicazione, almeno quindici giorni prima della data di cessazione dell’appalto, della cessazione medesima alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro territoriali e di categoria comparativamente più rappresentative, nonché alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), anche per il tramite dell’associazione datoriale di appartenenza, comunicando inoltre: a) il numero totale dei lavoratori in servizio, specificando data di assunzione nell’azienda cedente, orario settimanale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale; b) mi |
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Art. 8 - (Incidenza dei costi per l’assorbimento del personale, per la sicurezza e per la manodopera)1. Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base della nuova gara per l’affidamento del contratto, tengono conto dell’incidenz |
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Art. 9 - (Pagamento delle retribuzioni)1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante, a norma d |
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Art. 10 - (Codice etico dei contratti pubblici regionali)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Codice etico dei contratti pubblici |
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CAPO IV - COMITATO REGIONALE PER ILMONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL LAVORO |
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Art. 11 - (Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro)1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, il Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, di |
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Art. 12 - (Composizione e compiti del Comitato)1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, i suoi componenti durano in carica quattro anni ed è composto da: a) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede; b) il Direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato; c) il dirigente competente in materia di sicurezza sul lavoro; d) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale; e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali più rappresentative a l |
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 13 - (Abrogazione) |
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Art. 14 - (Clausola di invarianza finanziaria)1. Dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 15 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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