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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: il RUP può svolgere anche le funzioni di progettista, direttore lavori o DEC
L’ANAC, a seguito di un quesito sottoposto alla sua attenzione, ha dato indicazioni di carattere generale in merito alla nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) negli appalti pubblici.
È stato dapprima richiamato l’art. 31 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, ai sensi del quale per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano un RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.
Inoltre, si è rilevato che con le Linee guida n. 3, di cui alla Delib. ANAC 1007/2017, sono state fornite utili indicazioni in ordine alla nomina, al ruolo e ai compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, individuando altresì i requisiti professionali richiesti ai fini dello svolgimento dell’incarico in esame.
In particolare, ai sensi del punto 9 delle Linee guide ANAC, il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta;
- esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento;
- specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell’intervento.
Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono invece coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.
Resta ferma inoltre l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione, nonché le ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 26, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016 (incompatibilità tra attività di verifica e attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo).
Ai sensi del punto 10 delle Linee guida ANAC, il RUP può dunque svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore dell’esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell’esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure.
In definitiva, ricorda l'ANAC, il ruolo di RUP e quello di progettista possono essere ricoperti dallo stesso soggetto entro i limiti sopra indicati.