Regolam. R. Campania 08/06/2022, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Campania 08/06/2022, n. 3

Regolamento in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne).
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Premessa

 

La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

I

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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femmi

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Art. 2 - Finalità

1. In conformità con l'articolo 1 della legge regionale, il presente regolamento promuove la parità di genere, quale presupposto per un sistema più

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Art. 3 - Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere

1. Il Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere, di seguito Registro, è istituito presso la Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di lavo

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Art. 4 - Modalità e criteri per l'iscrizione nel Registro

1. Al fine dell'iscrizione nel Registro, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, presentano apposita domanda alla Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di lavoro, che provvede, previa istruttoria e positiva valutazione della domanda, all'iscrizione nel Registro.

2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, i soggetti richiedenti attestano:

a) di rientrare tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale;

b) la parità retributiva tra i sessi a parità di qualifica e mansione e a parità di tipologia contrattuale;

c) l'adozione di azioni interne di formazione e sensibilizzazione per la valorizzazione del capitale umano in base alle competenze, all'esperienza professionale ed al potenziale di ciascun dipendente, e per il miglioramento della condizione lavorativa in condizioni di parità tra personale maschile e femminile;

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Art. 5 - Tenuta, monitoraggio, aggiornamento e pubblicità del Registro

1. La Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di lavoro cura la tenuta, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicità del Registro provvedendo ad attivare gli adempimenti necessari, ivi inclus

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Art. 6 - Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese

1. Tramite procedure ad evidenza pubblica, e nel rispetto della normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento, le imprese che assumono donne con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale e indeterminato, esclusi i contratti domestici, possono godere di un contributo, il cui importo è proporzionale al numero delle donne assunte con tali contratti con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazione di svantaggio economico e sociale.

2. Il contributo, di cui al comma 1, è progressivamente crescente, fino al raggiungimento dell'impor

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Art. 7 - Accesso al fondo per il microcredito

1. Il fondo per il microcredito istituito dall'articolo 11 della legge regionale è destinato all'avvio o all'esercizio di microimprese o attività di lavoro autonomo per le donne che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) donne disoccupate, che non hanno diritto all'indennità mensile di disoccupazione di cui all'articolo 1

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Art. 8 - Iniziative per la celebrazione della giornata Regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro

1. La Regione, durante lo svolgimento della Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro, assegna un premio di riconoscimento alle

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Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

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