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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 26/10/2021, n. 17
L. R. Campania 26/10/2021, n. 17
L. R. Campania 26/10/2021, n. 17
L. R. Campania 26/10/2021, n. 17
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione riconosce la parità di genere quale presupposto per un sistema equo di cittadinanza e convivenza e per lo sviluppo socio-economico del territorio. 2. La Regione, nell'ottica del |
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CAPO II - Strumenti per l'attuazione della parità retributiva tra i sessi |
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Art. 2 - Azioni per il superamento della differenziazione retributiva basata sul genere1. La Regione riconosce che la differenziazione retributiva basata sul genere incide negativamente sul progresso paritario della società e impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione delle donne all'organizzazione politica, economica e sociale. |
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Art. 3 - Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere1. Al fine di favorire comportamenti virtuosi in ordine alla parità retributiva da parte delle imprese che operano sul territorio regionale è istituito, presso l'assess |
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Art. 4 - Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro1. È istituita la Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro da celebrarsi ogni anno il 13 maggio, al fine di promuovere la cul |
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CAPO III - Strumenti per il sostegno alla sfera lavorativa delle donne |
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Art. 5 - Misure per contrastare l'abbandono lavorativo delle donne1. La Regione, in armonia con i principi dettati dalla Costituzione, riconosce il lavoro come fondamento della Repubblica, come fattore di sviluppo individuale e sociale della persona, come leva per la libertà e l'autonomia delle donne, e promuove interventi volti a contrastare il fenomeno delle molestie sul luogo di lavoro, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 198/2006 e in ottemperanza alla Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo de |
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Art. 6 - Misure per favorire l'occupazione femminile stabile e di qualità1. Nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile, la Regione sostiene e valorizza le imprese che assumono donne con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale e indeterminato, esclusi i contratti di lavoro domestico con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazioni di svantaggio econ |
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Art. 7 - Formazione dedicata per il reinserimento lavorativo delle donne disoccupate1. La Regione, nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile, promuove un'offerta formativa regionale con percorsi rivolti alle donne che han |
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Art. 8 - Sportello donna1. Al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, la Regione promuove l'istituzione di un apposito "Sportello donna" presso i Centri per l'impiego del territorio regionale |
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Art. 9 - Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne con disabilità1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, riconosce alle imprese che assumono donne con disabilità con contratto di lavoro subordinato a te |
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Art. 10 - Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica del |
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Art. 11 - Microcredito per donne in situazioni di disagio personale e sociale1. La Regione istituisce un fondo per il microcredito destinato alle donne in situazioni di disagio sociale. 2. La riserva di cui al comma 1 è rivolta in particolare a: a) donne disoccupate che non hanno diritto o hanno concluso il periodo di fruizione della indenn |
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Art. 12 - Misure per il benessere lavorativo del personale femminile regionale1. La Regione opera per diffondere la parità di genere anche nell'ambito dell'organizzazione, del reclutamento e della gestione del personale regionale, Giunta, Consiglio ed enti strumentali. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione: a) favorisce il superamento degli stereotipi di genere attraverso azioni interne di formazione e sensibilizzazion |
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CAPO IV - Strumenti per la valorizzazione delle competenze delle donne |
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Art. 13 - Misure per sostenere l'imprenditoria femminile1. Ai fini della valutazione di progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali, la Regione riconosce una premialità nella forma di punteggio aggiuntivo in favore di: |
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CAPO V - Strumenti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro |
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Art. 14 - Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città1. La Regione riconosce che la equa distribuzione delle responsabilità familiari è il presupposto per l'affermazione di buone pratiche territoriali e la diffusione delle pari opportunità e, al fine di favorire la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro: a) incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati |
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CAPO VI - Disposizioni finali |
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Art. 15 - Regolamento attuativo1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, adotta un regolamento di attuazione che disciplina le polit |
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Art. 16 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale predispone, annualmente, in raccordo con la Commissione consiliare competente in materia di lavoro, un rapporto sulla condizione |
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Art. 17 - Norma finanziaria1. Il finanziamento degli oneri di cui alla presente legge è pari ad euro 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, e pari ad euro 875.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023. |
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Art. 18 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
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