Comma modificato dall’art. 1, comma 1, L.R. 08/02/2018, n. 1.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 23/05/2019, n. 123 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, della L.R. 08/02/2018, n. 1.

Si riporta il testo del comma nella versione precedente:

“2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero Comune.”

Dalla redazione