Articolo abrogato dalla L.P. del 10/06/2008 n.4. L’articolo 12 così recitava: “ 1. L'ampliamento e il trasferimento nell'ambito del comune dei pubblici esercizi sono soggetti all'autorizzazione del sindaco.

2. L'autorizzazione all'ampliamento o al trasferimento nell'ambito del comune degli esercizi esistenti è concessa, previo rilevamento del fabbisogno per la categoria tipologica di riferimento, se le caratteristiche dei locali, delle superfici e dell'ubicazione delle sedi nuove non risultano in contrasto con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, con le direttive provinciali e con i criteri stabiliti nelle direttive comunali di adeguamento.”

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