FAST FIND : GP19371

Ord. C. Giustizia UE 06/10/2021, n. C-316/21

8375841 8375841
Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2014/24/UE - Svolgimento della procedura - Scelta dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti - Articolo 63 - Offerente che si affida alle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice - Inosservanza delle condizioni relative alle capacità tecniche e professionali dell'offerente da parte del soggetto alle cui capacità l'offerente intende affidarsi - Obbligo di consentire a tale offerente di sostituire detto soggetto - Principio di proporzionalità.

L’articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità, quali sanciti all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva in parola, deve essere interpretato nel senso che, qualora rilevi che un soggetto, alle cui capacità un operatore economico intende affidarsi, non soddisfa i criteri di selezione, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a chiedere a tale operatore la sostituzione di tale soggetto, se non vuole essere escluso dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi.

Dalla redazione