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07/02/2022

Appalti pubblici: omissione livello progettazione definitivo e compenso del progettista

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha indicato che per il calcolo del compenso del progettista da porre a base di gara si deve tener conto di tutte le prestazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche quando la stazione appaltante omette uno dei primi livelli di progettazione.

Fattispecie
Nel caso di specie, oggetto della gara era l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva (e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) di un intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale di un edificio scolastico, suddiviso in tre categorie progettuali. La stazione appaltante aveva posto a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica e la relazione di verifica della vulnerabilità sismica e, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 23, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, aveva omesso il livello di progettazione definitivo.
L'istante ha lamentato l’incapienza della base d’asta, ritenuta insufficiente a remunerare alcune prestazioni, riconducibili al livello di progettazione definitivo, necessarie per l’esecuzione del servizio.

Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, quando la stazione appaltante indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione, può omettere uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e sia salvaguardata la qualità della progettazione.
Le Linee guida ANAC n. 1, recanti indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui alla Delib. ANAC 15/05/2019, n. 417, nella parte III, punto 2, indicano che, al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal D. Min. Giustizia 17/06/2016 ed è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara. Inoltre, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara.

Considerazioni dell'ANAC
L'ANAC, nel Parere di Precontenzioso 31 del 26/01/2022, ricorda che i 3 livelli di progettazione sono tappe di un unico processo identificativo e creativo, in corrispondenza delle quali vengono definiti compiutamente specifici aspetti:
- individuazione, tra più soluzioni, di quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire (progetto di fattibilità tecnico ed economica);
- compiuta individuazione dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante (progetto definitivo);
- dettaglio dei lavori da realizzare e relativo costo, in modo da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo (progetto esecutivo).
Da ciò consegue che, quando la stazione appaltante omette, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, uno dei primi livelli di progettazione, non lo sopprime ma lo unifica a quello successivo, di modo che, in caso di omissione del progetto definitivo, i suoi contenuti tipici sono assorbiti da quello esecutivo.
In altri termini, quando la stazione appaltante omette la progettazione definitiva, al progettista incaricato della progettazione esecutiva viene chiesto di predisporre in un’unica soluzione la progettazione completa, nel suo massimo livello di dettaglio.
Inoltre, l'ANAC considera che, in ragione del principio dell’equo compenso del professionista, una disposizione di semplificazione interna all’amministrazione, quale l’accorpamento dei livelli di progettazione, non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista. Il cosiddetto riassorbimento del livello definitivo in quello esecutivo, che è che una fusione delle due fasi, non dovrebbe comportare il riassorbimento della remunerazione della prestazione riconducibile al livello definitivo in quella della corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo.

Conclusioni
Pertanto, secondo l'ANAC, in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso.

Dalla redazione