Ai sensi della Delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27/09/2018, n. 455:

- all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 19 del presente decreto legislativo, la locuzione «entro la predetta data ...», deve intendersi riferita al 24 maggio 2018;

- al comma 2 dell'art. 19 del presente decreto legislativo, la locuzione «il Garante ha già esaminato», deve intendersi riferita ai casi in cui gli uffici di questa autorità abbiano già inviato all'istante la comunicazione di avvio del procedimento o di altro atto recettizio, anche mediante una richiesta di informazioni o di esibizione di documenti a terze parti.

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