Comma inserito dall’art. 6, comma 2, dell’Ord. P.C.M. 24/01/2020, n. 85; modificato dall’art. 9 comma 2, dell’Ord. P.C.M. 20/03/2020, n. 95 e, successivamente, abrogato dall’art. 8, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 22/08/2020, n. 107, così recitava:

“1-bis. I soggetti interessati di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza n. 68/2018, entro il 30 giugno 2020, devono inviare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, attraverso la piattaforma informatica di cui all’art. 3 comma 2 messa a disposizione dal Commissario straordinario, manifestazione di interesse ad essere ammessi a contributo inviando la richiesta di finanziamento attraverso autocertificazione a firma del richiedente avente diritto, con allegato il contratto firmato con il professionista incaricato della progettazione, pena la decadenza dal diritto al contributo ai sensi della presente ordinanza.”

Dalla redazione