Parole sostituite dall’art. 9, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 20/03/2020, n. 95.

Il termine era già stato prorogato dall’art. 6, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 24/01/2020, n. 85 al 30 giugno 2020; dall’art. 3, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 31/12/2018, n. 70 al 31 luglio 2019; dall’art. 3, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 30/10/2018, n. 69 al 31 dicembre 2018.

Il termine iniziale era fissato al 31 ottobre 2018.

Dalla redazione