Articolo abrogato dal D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66. L’articolo 352 così recitava: “Art. 352. Riserva di posti a favore dei sottufficiali e graduati delle FF.AA. e dei Corpi di polizia - Tutti i posti di applicato, o qualifica equiparata, disponibili nelle carriere esecutive dei Ministeri dell'Interno (amministrazione della pubblica sicurezza), Difesa-esercito, Difesa-marina, Difesa-aeronautica, Grazia e giustizia (amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena), Finanze (carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza e carriera degli ufficiali di dogana) sono rispettivamente riservati ai sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dipendenti, in possesso dei requisiti prescritti dai relativi ordinamenti.

Un terzo dei posti di applicato o qualifica equiparata delle carriere esecutive di tutte le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è riservato ai sottufficiali delle Forze Armate e dei corpi di polizia, in possesso dei prescritti requisiti.

Un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario dei Ministeri dell'Interno (amministrazione della pubblica sicurezza), Finanze (carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza), Difesa-esercito, Difesa-marina, Difesa-aeronautica, Grazia e giustizia (carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale) è riservato agli appuntati e gradi equiparati, dei corpi rispettivamente dipendenti.

I posti riservati che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi.

All'assegnazione dei posti nelle amministrazioni di cui al primo e terzo comma provvedono le amministrazioni stesse. Alla assegnazione dei posti nelle altre amministrazioni provvede, in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate, il Ministero della difesa.

I sottufficiali, gli appuntati ed equiparati sono collocati in ruolo e vengono all'uopo intercalati, nella misura di uno a due, con gli impiegati appartenenti rispettivamente alle carriere esecutive e del personale ausiliario promossi o nominati alla qualifica di applicato ed equiparata, o di inserviente ed equiparata.”

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